Le direttive di settore relative alle professioni di medico chirurgo, medico specialista, veterinario, odontoiatra, infermiere o ostetrica prevedono anche la possibilità, per i soli cittadini dell'Unione europea, di erogare prestazioni professionali occasionali (non consistenti, quindi, in "attività professionale presso una struttura sanitaria, sulla base di un rapporto di collaborazione continuativa") senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi all'albo professionale italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani.
Per esercitare tale diritto, il professionista interessato deve comunicare di volta in volta, preventivamente, al Ministero della Salute, i seguenti dati relativi allo svolgimento della prestazione:
- la data;
- la struttura;
- la motivazione.
Le ostetriche dovranno compilare il MODELLO C2 e presentare i documenti dell'ALLEGATO C2.
LE INFORMAZIONI QUI RIPORTATE SONO STATE ACQUISITE DAL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE IN DATA 10 MAGGIO 2010